Curatore fallimento – Coadiutore – Subordinazione al curatore – Conseguenza in tema di responsabilità – Fattispecie.
Il coadiutore della curatela fallimentare, nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 32 legge fall, svolge prestazioni d'opera integrative dell'attività del curatore, in posizione subordinata rispetto a tale organo della procedura concorsuale; il curatore, pertanto, risponde a titolo di "culpa in vigilando" degli eventuali errori commessi dal coadiutore nell'espletamento delle attività affidategli. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente la responsabilità della curatela per il mancato assolvimento da parte del tecnico incaricato della redazione dell'inventario degli obblighi di comunicazione in materia ambientale).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10513 del 03/05/2018 (Rv. 648438 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1218