Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m. - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5907 del 12/03/2018 (Rv. 647437 - 01)
Reclamo - Curatore e creditori istanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Ordine di integrazione del contraddittorio - Omissione da parte della corte di appello - Conseguenze - Nullità della sentenza - Cassazione con rinvio al giudice del reclamo per l’integrazione del contraddittorio - Necessità.
L'art. 18, comma 6, l.fall., nel testo vigente, come novellato prima dal d.lgs. n. 5 del 2006 e poi dal d.lgs. n. 169 del 2007, prescrive che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento debba essere notificato al curatore ed alle altre parti che abbiano partecipato al giudizio innanzi al tribunale, prefigurando in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché nel caso di mancata notifica del ricorso nei confronti di una di esse, la corte d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La violazione della richiamata norma da parte del giudice del reclamo comporta la cassazione, anche d'ufficio, della sentenza impugnata e la remissione della causa al medesimo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio ed alla rinnovazione del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5907 del 12/03/2018 (Rv. 647437 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053