Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3083 del 08/02/2018 (Rv. 646879 - 01)
Termine per la comparizione del debitore - Abbreviazione ex art. 15, quinto comma, l.fall. - Istanza del creditore - Necessità - Esclusione - Abbreviazione d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
Nell'ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, può essere compiuta anche d'ufficio dal presidente del tribunale, attesi il tenore letterale dell'attuale art. 15, comma 5, l.fall., che non richiede - a differenza di quanto previsto dall'art. 163 bis, comma 2, c.p.c. per il processo a cognizione ordinaria - la presentazione di un'apposita istanza del creditore, nonché l'interesse pubblicistico all'ordinata gestione dell'insolvenza dell'impresa secondo le regole della concorsualità, tuttora tutelato dalla dichiarazione di fallimento, cui fa riscontro la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole "erga omnes”.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3083 del 08/02/2018 (Rv. 646879 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Cod_Proc_Civ_art_163_2