Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m. – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9409 del 18/04/2013 (Rv. 626429 - 01)
Notizia dell'insolvenza - Segnalazione del tribunale fallimentare -Potere-dovere ai sensi dell'art. 7, n. 2, legge fall. - Configurabilità - Portata - Contrasto con il principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost. - Insussistenza - Ragioni.
Quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 legge fall., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'art. 111 cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9409 del 18/04/2013 (Rv. 626429 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040