Termine ex art. 161, comma 6, l. fall. - Decorrenza - "Dies a quo".
Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29740 del 19/11/2018 (Rv. 651487 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046