Decreto di inammissibilità della domanda di concordato - Pendenza dei termini per l’impugnazione - Contestuale dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Fondamento.
In pendenza del procedimento di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore proponente può essere dichiarato contestualmente al decreto di inammissibilità della relativa domanda, ancorché non siano ancora decorsi i termini per impugnare quest'ultimo provvedimento, poiché l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27301 del 26/10/2018 (Rv. 651445 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047