Procedura di concordato preventivo – Omologazione – Successiva dichiarazione di fallimento – In assenza di risoluzione o revoca del concordato – Effetti esdebitatori e definitivi ex art. 184 l.fall. in capo ai creditori – Esclusione - Fondamento.
Qualora il fallimento sia stato dichiarato quando è ancora possibile instare per la risoluzione ex art. 186 l.fall. della procedura concordataria, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma dell'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26002 del 17/10/2018 (Rv. 651321 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_117, Dlgs_14_2019_art_119