Successione di due domande di concordato preventivo - Ipoteche iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del primo ricorso - Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. - Inapplicabilità.
L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.fall., - come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012 - opera esclusivamente con riferimento alla singola domanda di concordato ed in funzione del suo buon esito, sicché non può essere invocata nell'ambito dell'eventuale successiva domanda di concordato presentata dal medesimo debitore, non trovando applicazione il principio della cd. "consecuzione delle procedure" che opera soltanto nel caso di successione tra concordato preventivo e fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14671 del 06/06/2018 (Rv. 649255 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_046