Concordato preventivo – Voto dei creditori – Calcolo delle maggioranze – Crediti contestati dal debitore – Provvedimento di ammissione provvisoria – Necessità - Computabilità – Configurabilità.
In materia di concordato preventivo, dal combinato disposto degli articoli 175, comma 4 e 176, comma 1, l.fall., discende che i crediti oggetto di specifica contestazione da parte del debitore possono essere computati, ai fini del calcolo della maggioranze, solo se il giudice delegato, che è tenuto a provvedere per dirimere il contrasto, abbia adottato la decisione di provvisoria ammissione al voto (totale o parziale) dei titolari dei crediti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13295 del 28/05/2018 (Rv. 648903 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_107, Dlgs_14_2019_art_108, Dlgs_14_2019_art_109