Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9378 del 16/04/2018 (Rv. 648447 - 01)
Formazione di classi di creditori - Omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici - Esame congiunto dei detti criteri - Necessità - Valutazione in fatto riservata al giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.
In tema di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, la proposta deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore nell'art. 160, comma 1, lett. c), l.fall., costituiti dall'omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare). Rientra tra i compiti del tribunale - con un accertamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato - valutare congiuntamente i detti criteri al fine di verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, che non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9378 del 16/04/2018 (Rv. 648447 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_108, Dlgs_14_2019_art_112