Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17191 del 29/07/2014 (Rv. 632548 - 01)
Revoca ex art. 173 legge fall. - Atti di frode - Nozione - Fattispecie.
Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purchè siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (Nella specie, la corte territoriale, con statuizione confermata sul punto dalla S.C., aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo per essersi accertato a seguito di relazione del commissario giudiziale, l'esistenza di un credito di rilevante importo non dichiarato dalla società debitrice nelle sue scritture contabili e la piena consapevolezza del suo legale rappresentante, e quindi della società medesima, di tale omissione).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17191 del 29/07/2014 (Rv. 632548 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_106