Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 04/02/2009 (Rv. 606617 - 01)
Crediti di rimborso dei soci per finanziamento a favore della società - Postergazione rispetto agli altri creditori - Condizioni - Presupposti di cui all'art. 2467 cod. civ. - Conseguenze in materia di suddivisione dei creditori in classi - Collocazione dei soci finanziatori in autonoma classe di creditori chirografari - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Derogabilità del principio - Condizioni.
In tema di suddivisione dei creditori in classi nell'ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società - in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di capitale, e da restituire, se percepiti nell'anno anteriore all'eventuale fallimento, ai sensi dell'art. 2467, primo comma, cod. civ. - non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, ex art. 160, primo comma, lett. c), legge fall., vanno formate le classi. Tuttavia, trattandosi pur sempre di creditori, da soddisfare dopo l'estinzione degli altri crediti, è ammessa la deroga al principio della postergazione, se risulta il consenso della maggioranza di ciascuna classe e non già il solo consenso della maggioranza assoluta del totale dei crediti chirografari.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 04/02/2009 (Rv. 606617 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_117