Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28533 del 08/11/2018 (Rv. 651499 - 02)
Clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio poi fallito - Applicabilità ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale - Sussistenza - Differenza rispetto all’azione di responsabilità proposta dal curatore verso gli amministratori - Ragioni - Fattispecie.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio dichiarato fallito è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l'azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori del consorzio, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell'interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare trattandosi di soggetti terzi rispetto alla società. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore dell'arbitro in quanto il curatore aveva fatto valere, nei confronti di alcuni enti consorziati, il diritto al pagamento di una somma di denaro preesistente alla data della dichiarazione di fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28533 del 08/11/2018 (Rv. 651499 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_255, Dlgs_14_2019_art_254