Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22208 del 12/09/2018 (Rv. 650403 - 01)
Insinuazione al passivo del credito della banca - Onere di deposito degli estratti conto - Sussistenza - Contestazioni specifiche del curatore - Onere di integrazione documentale della banca - Sussistenza - Mancanza di contestazioni - Presa d'atto delle risultanze degli estratti conto da parte del giudice delegato o del tribunale fallimentare, in caso di opposizione allo stato passivo - Sussistenza - Limiti.
In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22208 del 12/09/2018 (Rv. 650403 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_208, Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_2697