Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 (Rv. 650469 - 01)
Opposizione allo stato passivo - Decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza. (Nella specie, l'ingiungente aveva proposto opposizione all'ammissione del proprio credito in chirografo allegando l'aspettativa di tutela indotta dall'opponibilità al debitore del decreto ingiuntivo e dal riconoscimento della prelazione ipotecaria).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 (Rv. 650469 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_647, Dlgs_14_2019_art_049, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206