Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20225 del 31/07/2018 (Rv. 649911 - 01)
Chiusura del fallimento – Accantonamenti discrezionali disposti dal giudice delegato in favore di creditori non ammessi allo stato passivo - Legittimità - Modalità di attuazione - Fattispecie.
La chiusura del fallimento di una società disposta, per l'integrale avvenuto pagamento dei creditori ammessi, ai sensi dell'art. 118 legge fallimentare, nel testo applicabile "ratione temporis", non preclude l'adozione discrezionale di appositi accantonamenti in favore di creditori non ancora ammessi al passivo – per essere pendenti i relativi giudizi di opposizione allo stato passivo - mediante modalità di deposito stabilite dal giudice delegato che il curatore è tenuto ad attuare avvalendosi, ove in tal senso disposto dal medesimo giudice, degli strumenti contrattuali ritenuti più idonei. (Nella specie, il fallimento era stato dichiarato chiuso nel 1984 ed il curatore aveva stipulato un cd. contratto di deposito in garanzia).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20225 del 31/07/2018 (Rv. 649911 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_227, Dlgs_14_2019_art_232, Dlgs_14_2019_art_234, Dlgs_14_2019_art_233, Dlgs_14_2019_art_236