Accertamento del passivo - Credito fondato su scrittura privata non autenticata - Mancanza di data certa anteriore al fallimento - Fatto impeditivo costituente eccezione in senso lato - Conseguenza - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice.
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data – certa - In genere.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16404 del 21/06/2018 (Rv. 649545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2703, Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_204