Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018 (Rv. 649693 - 01)
Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione richiesta dal locatore per inadempimento dell'utilizzatore - Locatario assoggettato a concordato preventivo - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. - Sussiste - Disciplina di cui all’art. 72 quater l.fall. - Applicabilità per analogia - Esclusione - Fondamento.
Locazione (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.
In tema di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore, per inadempimento dell'utilizzatore assoggettato a concordato preventivo, è disciplinata dall'art. 1526 c.c.; deve essere esclusa, pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 72 quater l. fall., che ha natura di norma eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018 (Rv. 649693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1526, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_177