Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018 (Rv. 648785 - 01)
Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Sospensione del rapporto - Crediti retributivi - Ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni.
In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018 (Rv. 648785 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_211