Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 (Rv. 649109 - 01)
Concordato preventivo - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Verifica "ex post" della concreta utilità per la massa - Esclusione.
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, l.fall. rientra tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. – norma che, in relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità delle attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, introduce un'eccezione al principio della "par condicio creditorum" al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa –, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 (Rv. 649109 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_090, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_098, Cod_Civ_art_2751_2