Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - non eseguita - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11365 del 10/05/2018 (Rv. 649063 - 01)
Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del curatore del promittente venditore - Limiti di esercizio - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente - Effetto ostativo - Pignoramento anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale - Facoltà di scelta ex art. 72 l. fall. - Persistenza.
Il curatore del fallimento del promittente venditore può esercitare la facoltà di scelta ex art. 72 l.fall. allorché, pur essendo stata la sentenza di fallimento trascritta dopo la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., quest'ultima sia stata preceduta dalla trascrizione del pignoramento sull'immobile, in quanto le azioni esecutive individuali pendenti al momento della sentenza dichiarativa di fallimento sono assorbite dalla procedura concorsuale, ma gli effetti anche sostanziali degli atti già compiuti che non siano incompatibili con il sistema dell'esecuzione fallimentare, tra i quali anche il vincolo d'indisponibilità dei beni derivante dal pignoramento, restano salvi in favore della massa dei creditori.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11365 del 10/05/2018 (Rv. 649063 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2915, Cod_Civ_art_2693, Cod_Proc_Civ_art_555, Cod_Civ_art_2652