Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018 (Rv. 648551 - 01)
Società professionali - Avvocato - Credito per prestazioni professionali - Ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.
La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale. (Nella specie, in applicazione del suesposto principio, la S.C. ha confermato il decreto che aveva ammesso il credito al chirografo, atteso che l'avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti deducendo, ma non provando, di aver svolto la prestazione professionale "materialmente e personalmente" in forza di mandato congiunto con altro legale non facente parte della predetta società).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018 (Rv. 648551 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2232, Cod_Civ_art_2233, Cod_Civ_art_2751_2, Cod_Civ_art_2777, Dlgs_14_2019_art_206