Prescrizione - Interruzione - Efficacia - Nei confronti del fideiussore del fallito - Operatività.
La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018 (Rv. 648427 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1310, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_1957, Dlgs_14_2019_art_202