Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - ammissione con riserva formazione dello stato passivo - ammissione con riserva – Corte di Cassazione, Sez. 1 - ,
Riserva prevista dall'art. 96, comma 3, n. 3, l. fall. - Crediti accertati con sentenza passata in giudicato, sottoposta a giudizio di revocazione - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
L'art. 96, comma 3, n. 3, l.fall., nel disciplinare l'ambito applicativo dell'ammissione con riserva, opera un esclusivo riferimento ai crediti accertati con sentenza, anteriore al fallimento, non passata in giudicato, fattispecie alla quale non è assimilabile la sentenza passata in giudicato ma oggetto di un giudizio di revocazione, potendosi in tal caso porre rimedio, in ipotesi di caducazione della sentenza, mediante lo strumento della revocazione del credito ammesso, di cui all'art. 98, comma 4, l.fall., onde ottenere la corrispondente modifica dello stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6258 del 14/03/2018 (Rv. 647757 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206