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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 3673/2018

Restituzione al venditore di merci acquistate e non pagate - "Datio in solutum" - Mezzo anormale di pagamento ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce una "datio in solutum" qualificabile come mezzo anormale di pagamento, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., sicché incombe sul convenuto l'onere di provare la mancata conoscenza, in capo a lui, dello stato d'insolvenza del "solvens".

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3673 del 14/02/2018 (Rv. 647884 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_1197

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3673 

2018