Restituzione al venditore di merci acquistate e non pagate - "Datio in solutum" - Mezzo anormale di pagamento ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce una "datio in solutum" qualificabile come mezzo anormale di pagamento, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., sicché incombe sul convenuto l'onere di provare la mancata conoscenza, in capo a lui, dello stato d'insolvenza del "solvens".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3673 del 14/02/2018 (Rv. 647884 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_1197
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
3673
2018