Art. 99 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) - Opposizione allo stato passivo - Termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento da parte del collegio - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine di sessanta giorni entro il quale il collegio deve provvedere sull'opposizione in via definitiva, previsto dall'art. 99 l.fall. nel testo come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 169 del 2007, "ratione temporis" applicabile, in difetto di espressa previsione di perentorietà, deve considerarsi ordinatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1900 del 25/01/2018 (Rv. 646860 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Proc_Civ_art_152