Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – liquidazione - dell'attivo - in genere fallimento ed altre procedure concorsuali – fallimento - liquidazione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12061 del 08/05/2019 (Rv. 65388
Sequestro conservativo trascritto su bene immobile - Successiva trascrizione dell'acquisto del bene da parte di un terzo – Sopraggiunta conversione del sequestro in pignoramento - Dichiarazione di fallimento del debitore - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore procedente - Configurabilità - Intervento del curatore nella procedura esecutiva - Mantenimento degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento - Sussistenza - Estensione agli effetti conservativi del sequestro - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato trascritto da un creditore il sequestro conservativo su un bene immobile, successivamente ceduto dal debitore ad un terzo, con acquisto trascritto anteriormente alla conversione della misura cautelare in pignoramento, a seguito dell'inizio dell'espropriazione forzata sul predetto bene ed a norma dell'art. 107 della legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, che perde ogni potere di impulso ai sensi dell'art. 51 della legge fall., e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento del curatore o un provvedimento di sostituzione del giudice dell'esecuzione; se il curatore interviene nell'esecuzione, si realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo perciò il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del solo pignoramento, ex art. 2913 cod. civ., ma non sostituirsi nelle posizioni giuridiche processuali strettamente personali del creditore istante, dalle quali non deriva i propri poteri, che, invece, hanno fonte nella legge fallimentare. Ne consegue che mentre al curatore, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovarsi della inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale, trattandosi di effetti di cui si avvantaggia, ex art. 2906 cod. civ., solo il creditore sequestrante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile al curatore fallimentare, intervenuto nell'esecuzione in precedenza promossa, il trasferimento immobiliare trascritto dal terzo dopo il sequestro ma prima della sua conversione in pignoramento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12061 del 08/05/2019 (Rv. 653882 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_128, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_216, Cod_Civ_art_2906, Cod_Civ_art_2913, Cod_Proc_Civ_art_081