Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 11589/2019
Rapporto di "factoring" - Esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 6 della l. n. 52 del 1991 - Condizioni - Limiti.
In tema di cessione dei crediti d'impresa, i pagamenti eseguiti in favore dell'imprenditore cedente non sono revocabili, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 52 del 1991, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, ovvero una società che svolga l'attività di acquisto di crediti da soggetti appartenenti al proprio gruppo che non siano intermediari finanziari, e che i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa, restando irrilevante che la cessione sia avvenuta mediante l'erogazione di una anticipazione sul valore dei crediti ceduti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11589 del 02/05/2019 (Rv. 653769 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056