Concordato preventivo con riserva - Atti legalmente compiuti dall'imprenditore - Ordinaria o straordinaria amministrazione - Informazioni sul tipo di proposta che si intende presentare - Necessità - Conseguenze.
Per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare, sicché in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, deve essere considerato come di straordinaria amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 (Rv. 654268 - 03)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_094