Concordato preventivo con riserva - Crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti - Fallimento del proponente - Prededucibilità - Condizioni.
I crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, sono in astratto prededucibili nel successivo fallimento, per espressa disposizione di legge, anche quando vi sia stata rinuncia al concordato, poiché il requisito della consecuzione tra le procedure dipende soltanto dalla mancanza di discontinuità dell'insolvenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 (Rv. 654268 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087