Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato - Creditore insoddisfatto estraneo all'accordo - Istanza di fallimento - Ammissibilità - Omessa risoluzione dell'accordo omologato - Irrilevanza - Fondamento.
Nell'ipotesi di impresa che abbia ottenuto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il terzo estraneo all'accordo rimasto insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 6 l.fall., a prescindere dall'intervenuta risoluzione dell'accordo omologato, in quanto si tratta di soggetto non vincolato dagli effetti del provvedimento di omologazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 13850 del 22/05/2019 (Rv. 654044 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_057