Revocatoria fallimentare - Pagamenti secondo i termini d’uso - Riferibilità della nozione alle modalità di pagamento invalse tra le parti - Ritardi rispetto alle scadenze pattiziamente convenute - Necessità di verifica da parte del giudice di merito.
Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7580 del 18/03/2019 (Rv. 653230 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
7580
2019