Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. 1871/2019
Consegna al creditore, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco - Pagamento del debitore al creditore - Sussistenza - Revocabilità - Condizioni.
Titoli di credito - assegno bancario - in bianco - In genere.
In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all'ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1871 del 23/01/2019 (Rv. 652409 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056, Cod_Civ_art_1376, Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_2003, Cod_Civ_art_2004, Cod_Civ_art_2008, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727