Legittimazione del P.M. ex art. 7, n. 1, l.fall. - Emersione dell'insolvenza solo in casi di procedimento penale - Esclusione - Desumibilità anche da condotte non riconducibili a reato ovvero in relazione a procedimenti penali non aperti - Configurabilità.
Il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo qualora apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 646 del 14/01/2019 (Rv. 652400 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Cod_Proc_Civ_art_069