Insinuazione al passivo - Cessione di crediti futuri - Opponibilità alla massa - Prova dell'anteriorità - Condizioni.
In tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5616 del 28/02/2020 (Rv. 657040 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264, Cod_Civ_art_1265, Dlgs_14_2019_art_200
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
PASSIVITA' FALLIMENTARI