Dichiarazione di fallimento - Sussistenza del credito - Necessità - Accertamento negativo - Conseguenze.
In tema di dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione dell'art_ 6 l.fall. esclude l'iniziativa d'ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato ed a condizione che la domanda non sia rinunciata, sicché in caso di accertamento dell'insussistenza del credito in capo al ricorrente, la sua carenza di legittimazione impone una pronuncia in rito di inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5312 del 27/02/2020 (Rv. 657229 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_050
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO