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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - Cass. n. 13165/2020

Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - Pagamento di debiti del fallito - Effettuato da un terzo - Revocatoria ex art. 67 l.fall. - Ammissibilità - Condizioni.

La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 13165 del 30/06/2020 (Rv. 658249 - 01)

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