Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto – Cass. n. 11882/2020
Concordato preventivo con continuità aziendale - Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato ultrannuale - Ammissibilità - Esercizio del diritto di voto - Criteri - Fondamento.
Nel concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta, come si desume sia dall'art. 86 del d.lgs. n. 14 del 2019 che dall'art. 2426, comma 1, n. 8), c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11882 del 18/06/2020 (Rv. 657956 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2426