Fallimento - Notificazione del ricorso ex art. 15 l.fall.- Rinnovazione- A cura del ricorrente.
In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'alt. 15 l.fall., una volta che la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 10511 del 03/06/2020 (Rv. 657895 - 01)