Passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Cass. n. 13920/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione ex art. 98 l.f. - Prova del credito - Difetto di data certa - Rilevabilità d'ufficio- Mancata segnalazione alle parti- Conseguenze- Ragioni- Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'irrilevanza dell'omessa segnalazione della questione del difetto di data certa di una lettera di fideiussione, non avendo il ricorrente dedotto alcuna menomazione delle proprie facoltà difensive).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13920 del 06/07/2020 (Rv. 658239 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2704