Skip to main content

Organi preposti al fallimento - curatore - Cass. n. 13597/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - obblighi - Responsabilita' -Azione di responsabilità del curatore fallimentare revocato - Natura- Valenza esimente dell'autorizzazione del giudice delegato- Esclusione- Ragioni- Fattispecie.

L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l’eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l'"imprimatur" del giudice delegato).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 13597 del 02/07/2020 (Rv. 658238 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 38 = Dlgs_14_2019_art_136), Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218

corte

cassazione

13597

2020