Fallimento del conduttore - Danni sulla cosa locata – Cass. n. 20041/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Fallimento del conduttore - Conseguenze - Danni sulla cosa locata - Responsabilità della curatela fallimentare - Configurabilità - Rifiuto del locatore di ricevere il bene - Accertamento. Locazione -(nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.
In caso di fallimento del conduttore, il contratto di locazione immobili prosegue in capo alla curatela fallimentare, che subentra nei diritti e negli obblighi contrattuali fino a quando, esercitato il recesso, rimane tenuta alla restituzione della cosa locata - con la corresponsione dell'eventuale indennizzo - nonché al versamento dei canoni maturati fino alla riconsegna; si palesa, altresì, configurabile in astratto la responsabilità dell'organo concorsuale - deducibile con apposita domanda di ammissione al passivo da parte della locatrice - per i danni alla cosa locata cagionati dal fallito che non siano, ex art. 1490 c.c., effetto del deterioramento o del consumo derivanti dall'uso di essa in conformità al contratto, rendendosi indispensabile in tal caso valutare in concreto, da parte del giudice di merito, la legittimità, o non, del rifiuto della locatrice istante alla riconsegna del bene in suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20041 del 24/09/2020 (Rv. 658979 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_185, Cod_Civ_art_1590, Cod_Civ_art_1591, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173