Opposizione allo stato passivo - Intervento in causa – Cass. n. 19422/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Intervento in causa - Preclusioni assertive e istruttorie - Prove documentali - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di opposizione allo stato passivo, il terzo interveniente volontario, principale o litisconsortile, sottostà al regime delle preclusioni istruttorie di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., applicandosi nei suoi confronti il disposto dell'art. 268, comma 2, c.p.c., che interdice all'interveniente - non sul piano assertivo, ma sul piano istruttorio, relativamente sia alle prove costituente che a quelle documentali - il compimento di atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione allo stato passivo intrapreso dal concessionario per la riscossione, aveva dichiarato ammissibili gli interventi degli enti impositori, salvo dichiararne la decadenza dal potere di proporre eccezioni e mezzi di prova oltre il termine di cui all'art. 98 l.fall.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19422 del 17/09/2020 (Rv. 659143 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), (Legge Falliment. art. 99 = Dlgs_14_2019_art_207), Cod_Proc_Civ_art_268