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Azione revocatoria fallimentare - atti a titolo gratuito – Cass. n. 23140/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo gratuito - Azione di inefficacia - Qualificazione ex art. 64 l.fall. - Criteri - Causa concreta - Nozione - Fattispecie.

In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege". (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione d'appello che, dopo aver rilevato la sostanziale sovrapponibilità nel contenuto di un contratto di locazione con uno sublocazione, aveva ritenuto fosse stata posta in essere una complessiva operazione trilaterale di natura gratuita, giacché il conduttore poi fallito aveva assunto oneri senza alcuna corrispettiva utilità e con esclusivo vantaggio del locatore, interponendosi tra quest'ultimo e il subconduttore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23140 del 22/10/2020 (Rv. 659119 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_163, Cod_Civ_art_1325

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23140

2020