Skip to main content

Fallimento - Ente di formazione professionale – Cass. n. 22955/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - Fallimento - Ente di formazione professionale - Imprenditore commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Natura - Fattispecie.

L'ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale riceva contributi per la copertura integrale dei costi di organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l'erogazione dei predetti contributi, esclude che l'ente operi in modo che siano remunerati, anche solo in parte, i fattori di produzione con i propri ricavi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello, respingendo il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di un ente di formazione, aveva ricollegato il carattere imprenditoriale della sua attività, al solo dato oggettivo dell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, considerando irrilevante la gratuità del servizio reso agli allievi).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22955 del 21/10/2020 (Rv. 659421 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001, Cod_Civ_art_0014, Cod_Civ_art_2082

corte

cassazione

22955

2020