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Stato passivo - Efficacia endoconcorsuale – Cass. n. 22611/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Decreto legge n. 26 del 1979 - Stato passivo - Efficacia endoconcorsuale - Fondamento.

Le risultanze dello stato passivo formato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ex d.l. n. 26 del 1979, hanno efficacia solo endoconcorsuale e sono prive di uno speciale valore probatorio nei giudizi instaurati dal creditore nei confronti del debitore tornato "in bonis", in quanto l'accertamento del passivo è caratterizzato dalla speciale disciplina della opponibilità degli atti alla massa dei creditori e dalla posizione marginale del fallito, privo di mezzi per impugnare le relative decisioni.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22611 del 16/10/2020 (Rv. 658985 - 01)

Riferimenti normativi Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_236, Dlgs_14_2019_art_310

corte

cassazione

22611

2020