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Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente – Cass. n. 22047/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo. Procedimento civile - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Interruzione del giudizio - Interesse del fallito alla riassunzione - Sussistenza - Fattispecie.

In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato "in bonis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22047 del 13/10/2020 (Rv. 658984 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_151

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