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Concordato preventivo con cessione dei beni - Cass. n 23925/2020

fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – effetti - Concordato preventivo con cessione dei beni - Ammissione del datore di lavoro - Rapporti di lavoro - Prosecuzione - Impossibilità giuridica - Esclusione - Fattispecie.

L'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo per cessione di beni, pur potendo integrare giustificato motivo di recesso, non comporta di per sè l'impossibilità giuridica della continuazione del rapporto di lavoro che permane fino al recesso di una delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva ammesso al passivo i crediti di lavoro di un dirigente, sul presupposto dell'impossibilità della prestazione lavorativa in pendenza del concordato preventivo per cessione di beni, stante l'esclusivo scopo liquidatorio della procedura).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020 (Rv. 659265 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 160= Dlgs_14_2019_art_085), Legge Falliment. art. 169_2= Dlgs_14_2019_art_097), Cod_Civ_art_2118

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cassazione

23925

2020