Concordato fallimentare - Abuso del diritto - Cass. n. 25318/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione – udienza - Concordato fallimentare - Abuso del diritto - Divario particolarmente consistente tra attivo e passivo - Valutazione dell'attivo concordatario - Criteri - Fattispecie.
In materia di concordato fallimentare, può ricorrere l'abuso del diritto quando il fine della procedura ecceda il sacrificio imposto al patrimonio del fallito per la parte non necessaria al soddisfacimento dei creditori, come in ipotesi in cui si registri un divario particolarmente consistente tra attivo ceduto e passivo rilevato, secondo un criterio di valutazione dell'attivo concordatario necessariamente ancorato al tempo della proposta e non a quello del sindacato del tribunale in sede di omologa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nell'accogliere il reclamo del fallito avverso il decreto di omologa del concordato emesso dal tribunale, aveva valorizzato la stima dell'attivo concordatario al momento della decisione anziché alla data della domanda di concordato).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25318 del 11/11/2020 (Rv. 659734 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 129 = Dlgs_14_2019_art_245), (Legge Falliment. art. 124 = Dlgs_14_2019_art_240), (Legge Falliment. art. 131 = Dlgs_14_2019_art_247)