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Accertamento del passivo - Somme iscritte a ruolo - Cass. n. 25028/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda - Accertamento del passivo - Somme iscritte a ruolo - Cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione alla società "in bonis" successivamente fallita - Novazione del credito - Insussistenza - Prescrizione decennale - Esclusione - Ragioni.

Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di somme iscritte a ruolo, l'eventuale notifica della cartella di pagamento (ovvero di altro atto di riscossione coattiva) da parte dell'agente della riscossione nei confronti della società "in bonis" successivamente fallita, non produce effetto novativo della natura del credito, il quale resta assoggettato alla sua specifica disciplina anche in ordine al regime prescrizionale, sicché qualora sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, non si rende applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., salvo che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato di una sentenza.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25028 del 09/11/2020 (Rv. 659731 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2953, (Legge Falliment. art. 93 = Dlgs_14_2019_art_201)

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